Il decreto legislativo in commento – che recepisce la direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012 – ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).

Con tale nuova normativa, che stabilisce rigorosi termini per la decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, il nostro Paese è così tra i primi membri comunitari a dare attuazione alla suddetta direttiva europea.

Si tratta di un intervento legislativo di particolare importanza, anche perché viene a sommarsi ad altre recenti misure adottate dal Governo – quali, ad esempio, la piattaforma elettronica messa a disposizione dal MEF per la certificazione dei crediti, predisposta ai sensi dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 – che rispondono al chiaro intento di cercare di aumentare la liquidità del sistema produttivo, agevolando i creditori dello Stato nell’attuale congiuntura economica.

Pur apparendo pertanto apprezzabili gli intendimenti della nuova normativa, la stessa potrebbe peraltro, nella prassi operativa, non risultare efficace nel raggiungimento del suo obiettivo.

Ciò in considerazione delle note lunghe tempistiche processuali per l’esecuzione ai danni della Pubblica Amministrazione.

Si consideri inoltre il peculiare sistema di garanzie poste a tutela della P.A., quali il decorso del termine dilatorio dei 120 giorni, previsto come condizione di efficacia del titolo esecutivo e di procedibilità dell’esecuzione, che ha superato più volte il vaglio di costituzionalità (vd. Corte Cost. 142/1998, 463/1998, 343/2006). Come noto, durante il termine non può pertanto essere notificato l’atto di precetto, pena la sua nullità (art. 44, co. 3 D.L. 30/9/2003, n. 269, conv. Legge 24/11/2003, n. 326): il termine dei 120 giorni, sommato a quello dei 10 giorni previsto dall’art. 480 c.p.c., fa sì che l’esecuzione non possa iniziare prima di 130 giorno dalla notifica del titolo esecutivo (in realtà di più, dovendosi infatti aggiungere il tempo necessario per la notificazione del precetto). Fermo restando il fatto che l’esecuzione per espropriazione è comunque limitata ai crediti ed alle somme di denaro non destinate a pubblici servizi.

Venendo ora ad una analisi degli aspettavi più significativi della normativa in oggetto, emerge con chiarezza come la stessa sia intervenuta modificando numerose previsioni del D.Lgs. 231/2002 e, in particolare, si rileva come il D.Lgs. 192/2012 abbia significativamente modificato la portata della precedente normativa (id est D.Lgs. 231/2002) in relazione ai rapporti commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni sotto diversi profili.

Uno degli aspetti più rilevanti del recente decreto legislativo è costituito dal termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, è infatti possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore ai trenta giorni, ma soltanto ove risulti giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i sessanta giorni.

Sempre in tema di termini di pagamento, si evidenzia che l’eventuale clausola contrattuale con la quale le parti intendano predeterminare o modificare la data di ricevimento della fattura incorrerebbe nella sanzione della nullità, rilevabile d’ufficio.

Qualora poi i termini per il pagamento vengano superati ovvero non si provveda al pagamento dovuto, la norma in commento prevede una significativa maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori: dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento. Tali interessi maturano automaticamente.

Appare quindi evidente come la normativa nazionale sulla lotta contro i ritardi di pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002 – a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 192/2012 – sia maggiormente incisiva in ordine alla sua applicabilità alle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Queste ultime dovranno peraltro adeguare a breve le proprie procedure contabili interne per consentire pagamenti tempestivi, trovando infatti applicazione le nuove norme alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal primo gennaio 2013.

Anche tra imprese private l’addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso Bce maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l’applicazione di un tasso diverso.

Fonte: www.ilsole24ore.com

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