guardia finanzaTerminologia. Con il termine “accesso”, in ambito fiscale, intendiamo quel potere tipico dell’Amministrazione Finanziaria di entrare in un locale, anche in modo forzoso, e di permanervi anche senza (ovvero addirittura contro) il consenso di chi ne ha la disponibilità. Per tale natura coattiva, l’atto in questione, sotto un profilo giuridico, può essere qualificato quale atto amministrativo avente natura autoritativa.

In ogni caso, l’accesso non costituisce un’attività fine a se stessa, ma ha una funzione strumentale: come previsto dal 1° comma dell’art. 52 D.P.R. n. 633/1972, l’esercizio di tale potere da parte degli impiegati dell’Amministrazione Finanziaria è finalizzato all’esecuzione di ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Di norma, l’accesso, proprio per la sua impronta funzionale, costituisce l’atto introduttivo di una verifica o di un controllo fiscale.

Le norme di riferimento.
Sotto il profilo normativo, diverse sono le disposizioni che, in ambito fiscale, prevedono la possibilità per gli operatori tributari di eseguire tali tipologie di atti amministrativi; in particolare, si deve fare riferimento alle seguenti norme:
• art. 51, co. 2, n. 1) D.P.R. 633/1972, per l’accertamento ai fini IVA;
• art. 32, co. 1, n. 1), per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi;
• art. 35 Legge 4/1929, che prevede la facoltà per gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria, al fine di controllare gli adempimenti imposti dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un’azienda industriale o commerciale, per eseguirvi verificazioni e ricerche.

Le elencate disposizioni si rendono applicabili, peraltro, anche per l’accertamento di altri tributi, per effetto dei richiami, variamente operati dalle relative discipline, alle medesime norme. In particolare, in tema di accertamento ai fini Irap, l’art. 24, co. 5 D.Lgs. 446/1997 prevede che gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e la Guardia di Finanza, in via sussidiaria rispetto all’applicazione delle singole leggi regionali, utilizzino le stesse facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale.

In materia di imposta di registro, nonché di imposte ipotecaria e catastale, l’art. 53-bis D.P.R. 131/1986 (inserito dall’art. 35, co. 24, lett. a) D.L. 223/2006, conv. dalla Legge 248/2006), richiama espressamente le attribuzioni ed i poteri di cui all’art. 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973 per l’accertamento di tali imposte indirette.

Per l’imposta di bollo, modalità di accertamento e organi competenti ai fini dell’applicazione di sanzioni, sono disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In particolare, l’art. 35 prevede che “l’accertamento delle violazioni è demandato […] ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4”, che comprendono anche gli ufficiali e gli agenti di polizia tributaria. Analogamente, l’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 richiama, per l’accertamento delle infrazioni in materia di tasse sulleconcessioni governative, le disposizioni della L. n. 4/1929.

Inoltre, il D.P.R. n. 640/72, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 60, prevede all’art. 18 il libero accesso, ai fini della vigilanza, nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta, dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria, della Guardia di Finanza e del personale del concessionario del servizio di accertamento e riscossione (ossia la S.I.A.E.), nonché all’art. 17, comma 1, la facoltà del Ministero dell’Economia e delle Finanze di delegare alla stessa S.I.A.E. le potestà di acquisire elementi utili all’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA sugli spettacoli, nonché per reprimere le relative violazioni.

Peraltro, anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono riconosciuti poteri fiscali di verifica e accertamento analoghi a quelli sanciti dalle predette disposizioni; in particolare, gli uffici doganali operano in base ai poteri e facoltà loro attribuiti dal D.Lgs. 374/1990 in materia di accertamento dei dazi, degli altri diritti doganali, nonché dell’IVA connessa.

Coordinamento tra amministrazioni
. Considerata la pluralità delle amministrazioni coinvolte nelle attività ispettive ai fini fiscali e, quindi, autorizzate all’esecuzione di accessi presso la sede del contribuente, proprio nell’ottica di evitare la reiterazione di tali accessi, opera la particolare procedura prevista dall’art. 63, co. 3 D.P.R. 633/1972 (richiamato, ai fini degli accertamenti doganali, dall’art. 11, co. 9 D.Lgs. 374/1990), in base al quale gli Uffici finanziari e i Comandi della Guardia di finanza devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese; tale comunicazione avviene mediante inserimento telematico dell’apertura, sospensione, ripresa e conclusione della verifica in una piattaforma virtuale comune alle tre amministrazioni (Agenzia delle entrate, Dogane e Guardia di Finanza) denominata M.U.V. (modello unificato della verifica); la stessa disposizione consente altresì all’Ufficio o al Reparto che riceve la comunicazione di richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell’accertamento.

Fonte: www.fiscal-focus.info

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